giovedì 10 gennaio 2008

STATUTO "GRUPPO CONTROTENDENZA"

ART. 1 - Costituzione e denominazione



Il giorno 14 luglio 2006 e’ stata costituita tra i tifosi del Bologna F.C. 1909 S.P.A. , un’associazione con la denominazione “GRUPPO CONTROTENDENZA”, avente sede nel Comune di Bologna,
Via Genova 29.



ART. 2 - Scopi e attività



Il Gruppo Controtendenza non ha scopo di lucro, è apolitico e si propone i seguenti scopi:


Promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle squadre del Bologna F.C.1909 S.P.A. nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva.


Per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà svolgere attività nei seguenti settori:



• Sport ed attività motorie in genere;


• Cultura e arte;


• Formazione, educazione ed istruzione;


• Turismo;


• Giochi, hobbies, e ricreazione;


• Merchandising.



ART. 3 - Soci



Potranno essere soci del Gruppo Controtendenza tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.



ART. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci



Per essere ammessi a soci e’ necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità:



• Indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza;


• Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.



Il Segretario, su indicazione del Consiglio Direttivo, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.


La qualità di socio si perde:



A - Per dimissione;


B - Per morosità;


C - Per radiazione.



ART. 5 - Risorse economiche



L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:


     


• Quote associative;


• Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;


• Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.



Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso.


Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.


L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni Anno.


Al termine di ogni esercizio il Segretario redige entro il mese di giugno il rendimento economico e finanziario e lo sottopone all’assemblea dei soci.



ART. 6 - Organi dell’Associazione



• Consiglio Direttivo;


• Assemblea dei soci;


• Presidente;


• Segretario.



ART. 7 - Consiglio Direttivo



L’associazione e’ amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo, composto dai 7 soci fondatori.


Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza al suo interno un Presidente ed un Segretario.


Le nomine hanno una durata di 1 Anno.


Il Consiglio Direttivo ha completi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, e delibera sull’ammissione dei soci.


Le delibere avvengono a maggioranza.



ART. 8 - Assemblea dei soci



L’assemblea e’ costituita da tutti i soci, può essere ordinaria e Strordinaria, ed è convocata dal Presidente, previa determinazione del Consiglio Direttivo.


L’assemblea, da convocarsi almeno una volta all’anno, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione (anche da tenersi lo stesso giorno) qualunque sia il numero dei presenti.


Le deliberazioni dell’Assemblea avvengono a maggioranza di voti, qualunque sia il numero
dei presenti.


I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea con delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può presentare più di due deleghe.


Prima di dichiarare validamente costituita l’assemblea, il Segretario deve fare l’appello nominale dei soci iscritti e registrare i presenti.


Le deliberazioni devono essere riportate nell’apposito libro dei Verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.


L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:



• Approvare l’eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;


• Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



ART. 9 - Presidente



Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, riunisce il Consiglio Direttivo e, coadiuvato da esso, provvede all’attività dell’Associazione stessa.


Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.


Partecipa alle riunioni di tutti gli enti, associazioni o gruppi che promuovano attività legate all’ambito sportivo o benefico.


Il Presidente decide assieme alla maggioranza del Consiglio Direttivo.


In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono dallo stesso delegate temporaneamente, in tutto o in parte, al Segretario o ad un altro componente del Consiglio Direttivo.



ART. 10 - Segretario



Il Segretario tiene il libro dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, cura tutti gli atti di segreteria dell’Associazione e redige il libro dei verbali.


Il segretario ha cura di riscuotere le quote sociali registrando sull’apposito libro tutti i movimenti, provvede agli eventuali pagamenti su mandato del Presidente, e tiene inoltre il libro dei soci.


Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



ART. 11 - Modifiche allo statuto



Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate solo col consenso dell’Assemblea dei Soci.



ART. 12 - Scioglimento dell’Associazione



In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N.662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.


ART. 13 - Rinvio


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.